A seguito dello svolgimento dei seguenti concerti che avranno luogo a Villa Manin di Passariano

22 giugno ALANIS MORISSETTE 

28 giugno BRUNORI SAS 

02 luglio IRAMA 

04 luglio GHALI 

05 luglio ANNA 

06 luglio GIANNA NANNINI 

09 luglio STING 

13 luglio UMBERTO TOZZI 

20 luglio RICCARDO MUTI 

21 luglio GIORGIA 

23 luglio ALESSANDRA AMOROSO  

 

al fine di garantire l’incolumità pubblica e la sicurezza urbana, con ordinanza sindacale n. 71/2025 si è disposto quanto segue:

 

DIVIETI

1. divieto di somministrazione, vendita e detenzione su aree pubbliche o aperte all’uso pubblico di bevande di qualsiasi genere in contenitori di vetro e/o metallo (bicchieri, bottiglie, lattine e simili), prevedendosi in sostituzione la somministrazione, vendita e consumo in contenitori di altro materiale ammesso dalla vigente normativa igienico/sanitaria. 

Il divieto non opera per la somministrazione e la conseguente consumazione di bevande che avviene esclusivamente all’interno dei locali in cui si svolge l’attività di pubblico esercizio o comunque autorizzata alla somministrazione di bevande. 

 

2. divieto di asporto dai locali delle attività di pubblico esercizio o comunque autorizzate alla somministrazione di bevande, di contenitori di vetro e/o metallo per bevande (bicchieri, bottiglie, lattine e simili). 

L’esercente o il titolare dell’attività ha l’obbligo di effettuare un’attenta e scrupolosa sorveglianza alle uscite del proprio locale al fine di impedire ai clienti ed avventori di portare all’esterno del locale stesso - su aree pubbliche o aperte all’uso pubblico - i contenitori delle bevande in vetro e/o metallo, ferma restando la congiunta responsabilità del cliente – avventore. 

A tal proposito gli esercenti ed i titolari delle attività comunque autorizzate alla somministrazione di bevande sono tenuti ad esporre, all’interno dei propri locali, in modo visibile idonei avvisi per gli avventori che riportano i divieti di cui sopra. 

 

3. il divieto di abbandonare, su aree pubbliche o aperte al pubblico, contenitori di vetro e/o metallo. 

4. Il divieto di vendita e di somministrazione al pubblico di bevande con gradazione alcolica superiore a 15°, nonché la relativa detenzione su aree pubbliche ed aperte al pubblico.

 

SANZIONI:

Le violazioni ai punti 1, 3 e 4 nei confronti dei pubblici esercizi ed attività di somministrazione e vendita sono soggette alla sanzione amministrativa del pagamento della somma da € 500,00 a € 5.000,00. 

Le violazioni al punto 2 sono soggette alla sanzione amministrativa del pagamento della somma da € 25,00 a € 500,00. 

 

 

 

A cura di

Polizia Locale

Polizia Locale - Viale Duodo, 1 33033 Codroipo

Pagina aggiornata il 19 giu 2025, 14:00:56