Principali utenti: cittadini.
Principali Normative di riferimento: D.P.R. 28.12.2000, n.445 - art. 46
Descrizione del servizio: nei rapporti con la Pubblica Amministrazione e con i gestori o esercenti pubblici servizi (E.N.E.L., Telecom, ecc.), nonché con i privati che vi consentono, il D.P.R. n. 445/2000 prevede di sostituire i certificati eventualmente richiesti con la dichiarazione sostitutiva di certificazione.
La stessa può essere utilizzata per comprovare i seguenti fatti, stati o qualità personali:
L’autocertificazione non è ammessa per certificati medici, sanitari, veterinari, di origine, di conformità C.E.E., di marchi e di brevetti e per la documentazione inerente l’attività giudiziaria. In questi casi dovrà essere presentata la documentazione prevista dalle apposite norme.
Le dichiarazioni mendaci, la falsità negli atti e l’uso di atti falsi sono puniti, ai sensi del Codice Penale e delle Leggi speciali in materia.
Il dichiarante, inoltre, decade dai benefici eventualmente conseguiti con provvedimenti adottati sulla base di dichiarazioni non veritiere. La dichiarazione nell’interesse di chi si trovi in una situazione di impedimento temporaneo, per ragioni connesse allo stato di salute, è sostituita dalla dichiarazione contenente espressa indicazione dell’esistenza di un impedimento, resa dal coniuge o, in sua assenza, dai figli o, in mancanza di questi, da altro parente in linea retta o collaterale fino al 3° grado, al pubblico ufficiale, previo accertamento dell’identità del dichiarante.
Documenti da presentare: il modulo di autocertificazione va solo sottoscritto, non va autenticato e non occorre allegare alcun documento di riconoscimento
Eventuale modulistica da utilizzare: il modulo può essere eventualmente richiesto all’Ufficio Anagrafe, anche via fax.